2019.01.18 – INVITO A PUBBLICA MENZIONE – ILLEGALI VACCINAZIONI IMPOSTE

Print Friendly, PDF & Email
Oggetto: INVITO A PUBBLICA MENZIONE –  illegali le vaccinazioni imposte.
 
at
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
Sig. Francis Contessotto (Presidente)
Federazione Italiana Scuole Materne – Treviso (FISM)
Via Sant'Ambrogio di Fiera, 10, 31100 Treviso TV
 
Don Adriano Sant Parroco
rappresentante legale scuola per l’infanzia paritaria Annibale Brandolini
via San francesco nr.2, 31030 Cison di Valmarino
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
SEGRETERIA DI STATO – SEDE
 
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
 
con riferimento a
ILLEGALE OBBLIGO DI VACCINAZIONE
 
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ha ricevuto diverse segnalazioni/denuncie alla Polisia Nasionale Veneta circa l'allontanamento di bambini non vaccinati ai quali è impedita la partecipazione alle scuole materne presenti nei nostri territori.
Considerato che tale decisione è stata presa dai responsabili di talune scuole materne in ossequio alla circolare dell'ex ministro della salute Beatrice Lorenzin dello stato straniero occupante italiano, tali provvedimenti sono vietati perché tale disposizione è nulla ed esercitata in difetto assoluto di giurisdizione.
Il persistere di provvedimenti presi in tale senso e in qualsivoglia maniera, costituiscono veri e propri illeciti e come tali sono vietati.
 
VISTI
  • il Decreto nr. 1 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 1 giugno 2012;
  • il Decreto nr. 4 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 9 aprile 2013;
  • il Decreto nr. 5 emesso da questo Governo Veneto Provvisorio in data 6 gennaio 2019.
CONSIDERATO CHE
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta ottemperando al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non identificarsi con l'imposta cittadinanza italiana e per l'effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • e' estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
  • Che la validità e l'autorità del presente atto è estesa di diritto ad ogni Cittadino del Popolo Veneto e che non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
  • Che questo MLNV pur stabilendo di non usare violenza o di ricorrere alla "guerra di liberazione", nonostante sia prevista e conforme alla legge, riconosce ad ogni Cittadino del Popolo Veneto il diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l'uso della forza se inevitabile.
  • Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
RICHIAMANDOSI
  • Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
  • All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
PRENDENDO ATTO
  • Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
  • Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
  • Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
 
tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione
  • di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
  • Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
  • Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI 
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
E' STATO DECRETATO QUANTO SEGUE
  • tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
  • l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che si riconosce e si identifica nel Popolo Veneto non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome. 
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali di ogni Cittadino del Popolo Veneto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera che limiti l'esercizio dei propri diritti o in danno:
  • delle Istituzioni Venete;
  • della sovranità del Popolo Veneto;
  • dell’integrità territoriale della Nazione Veneta;
  • della personalità della Nazione Veneta;
  • di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP;
  • di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro Istituzioni Venete, contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se solo in concorso, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
E' FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, nonché di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITà COLLETTIVA
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto. 
Il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
WSM
Con onore e rispetto
Venetia 18 gennaio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
A (S)PROPSITO DI VACCINI OBBLIGATORI
TERRENO e MALATTIA
Caro medico vaccinatore… ,
Sei legato alle teorie di Big Pharma che provengono dal bugiardo falsificatore Pasteur.
I Germi batteri e virus non sono le cause di malattia ma la loro conseguenza, perché è il terreno malato che ammala.
Quando è in alterazione di pH rH e resistività, che se in quelle condizioni, ammala le cellule che entrano in uno stato di stress ossidativo, mal funzionando e creando aggravamento dello stato di salute di tessuti e quindi di organi.
I batteri autoctoni cercano di riparare i tessuti danneggiati o alterati, però quando sono in situazione di disbiosi, disequilibrio fra di essi, proliferano mutando forma per il terreno alterato e quindi funzione, generando tossine che aggravano lo stato generale del soggetto … e sono quelli che poi voi medici impreparati e incompetenti ritrovate nel sangue o nei fluidi del corpo.  
Quindi agire su di essi con antibiotici e /o Vaccini significa non capire nulla di biologia.
I virus che si trovano con gli esami di laboratorio, nei fluidi umani sono la conseguenza delle apoptosi cellulari per il disfacimento dei mitocondri che contengono DNA, e/o di quello nucleico.
Quindi anche in questo caso i virus non ammalano ma sono la conseguenza dell'ammalamento.
Quindi anche in questo caso, antivirali e vaccini NON SERVONO MAI.   
Basta con le bugie… 
Pasteur  stesso, sul letto di morte disse:  "il Terreno è tutto, il microbo è niente" … 
Quindi occorre lavorare sul Terreno per riordinare le sue alterazioni e tutto andrà a posto e la Perfetta Salute comparirà, mentre agendo con farmaci e/o Vaccini, sui cosiddetti germi, non elimineremo la causa vera, ma solo dei sintomi … e ci riammaleremo nel tempo.
Cari "medici"…. Studiate biologia, per favore o cambiate mestiere, siete pericolosi per la salute umana.
A parte i meccanici del corpo.
Ricordatevi “I batteri accompagnano la malattia, non la creano”.
(by Max von Pettenkofer medico e chimico bavarese, amico di Koch)
Tratto da un post in Telegram (vedi)
La materna Brandolini di Cison “esclude” i bimbi non vaccinati: "Non potevamo agire diversamente"
E’ scoppiato a Cison di Valmarino un caso che sicuramente farà molto discutere.
La scuola per l’infanzia paritaria Annibale Brandolini situata in centro paese, con una raccomandata firmata dal parroco don Adriano Sant, in quanto rappresentante legale dell’Ente, ha comunicato a quattro famiglie che i loro bimbi sarebbero stati esclusi dal giorno 8 di gennaio, in quanto sprovvisti dei vaccini obbligatori. 
Gli stessi bimbi erano stati accettati all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, in attesa che la posizione venisse regolarizzata, attraverso un percorso concordato con l’Ulss 2.
La decisione è stata presa dalla materna in ossequio alla circolare dell'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ma anche su indicazione della Federazione italiana scuole materne (Fism) Treviso che dava tempo fino al 31 dicembre alle scuole aderenti per regolarizzare le posizioni. 
Ora cosa succederà? 
A rispondere la coordinatrice della scuola Eleonora Fantin, molto scossa dal clamore mediatico della vicenda, soprattutto per il forte legame che si è creato fra maestre e bambini. 
Non potevamo fare diversamente, ci piange il cuore ma questa è la realtà – spiega Fantin – Siamo state una delle poche materne ad accettare a settembre i bimbi non in regola con le vaccinazioni, ma che avevano cominciato un percorso concordato con l’Ulss. La deroga sarebbe stata possibile solo se l’iter fatto di vari appuntamenti fosse stato portato a termine o perlomeno fosse iniziato nei tempi stabiliti". 
"Il mio augurio è che la situazione si sblocchi al più presto e che i bimbi tornino tra noi – prosegue Eleonora Fantin 
Tra l’altro già oggi uno di loro è rientrato, in quanto i genitori ci hanno portato il documento che attestava la ripresa dell'iter".
E i genitori cosa pensano? 
A fari spenti, un papà dei bambini esclusi che vuole rimanere anonimo si dice dispiaciuto: “E’ una scuola che funziona benissimo. Il problema è della normativa che è lacunosa e che prevede il parere incrociato di enti diversi. 
Conto al più presto di sistemare con l'Ulss la vicenda”. 
Non resta ora che vedere che piega prenderà la vicenda, nella speranza che alla fine venga trovata una soluzione nell’interesse di tutti, bimbi per primi.
(Fonte: Giancarlo De Luca © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
tratto da: (https://www.qdpnews.it/cison-di-valmarino/25839-la-materna-brandolini-di-cison-esclude-i-bimbi-non-vaccinati-la-coordinatrice-non-potevamo-agire-diversamente)