2013.08.19 – PATRIMONIO BOSCHIVO E FAUNISTICO DELLA REPUBBLICA VENETA – DIFFIDA ALL’ITALIA

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Alle autorità d'occupazione straniere italiane:

  • presidente della giunta regionale dell’ente amm.vo straniero italiano “regione Veneto"
  • governo italiano a mezzo la prefettura straniera italiana in Treviso
e p.c.
  • O.N.U. – SEGRETARIO GENERALE
  • O.N.U. – ASSEMBLEA GENERALE
 
Oggetto:patrimoni boschivi e faunistici della Repubblica Veneta – atti di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, dei suoi beni mobili e/o immobili e/o dei suoi patrimoni faunistici e boschivi.
 
D I F F I D A.
 
E’ ormai noto come codesto ente straniero italiano “regione Veneto”, vero e proprio ente amministrativo dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano, abbia dato il via libera alla possibilità di distruggere tutte le aree boschive nei Territori della Repubblica Veneta per lasciare spazio ad aree agricole e più in particolare alla piantumazione e coltivazione incontrollata di vigneti.
 
Questa inaudita iniziativa prende il via con l’assurda e deleteria legge n. 3 del 05.04.2013 di codesto ente, “legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, il cui criterio ispiratore va nella direzione di procurare indebiti vantaggi patrimoniali alla ristretta cerchia di una categoria professionale a danno dell’intero Popolo Veneto e dei suoi Territori.
 
Inutile ricordare infatti come l’attuazione di una simile scellerata normativa straniera – nelle more dell’ormai prossimo ripristino della piena Sovranità del Popolo Veneto sui Territori della Repubblica Veneta – comporterebbe danni incalcolabili quali la distruzione di preziosi boschi collinari e prealpini, alcuni dei quali cari alla Serenissima Patria da tempi immemori quali quello del Montello, l’insorgenza di pericoli di frane e smottamenti, gravissimi pericoli per la salute dei Cittadini Veneti e dell’ambiente a causa delle irrorazioni di pesticidi e fitosanitari, e l’inevitabile distruzione irreversibile della flora locale, della c.d. biodiversità e del patrimonio faunistico (solo per citarne alcuni). 
 
Nel richiamare in questa sede tutti i precedenti decreti di questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), che qui si intendono integralmente richiamati e notificati, e ai quali è bene si attenga con scrupolo e stretta osservanza anche codesto ente amministrativo straniero – decreti peraltro reperibili online sul sito istituzionale di questo Governo Veneto Provvisorio istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 – si diffida codesto ente straniero dal dare esecuzione alla legge sopra richiamata.
 
Si avvisa sin d’ora che, in difetto, la responsabilità di una sua attuazione verrà ascritta a ciascun promotore e/o firmatario, che ne risponderà a tempo debito innanzi alla Giustizia Veneta in sede penale e in sede civile con tutti i suoi beni presenti e futuri, per il risarcimento di tutti i danni derivanti alla Nazione Veneta.
 
Si rammenta, per l’ennesima volta, come in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimanga ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli oltre cento anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
 
Pertanto, tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
 
per l’effetto, ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti inesistente, ovvero tamquam non esset.
 
Per di più, lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
 
Ciò posto, si diffida lo stato straniero occupante italiano e tutti i suoi enti dal porre in essere qualsiasi atto di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, da intendersi nei suoi confini storici alla data del 1866, e/o dei suoi beni mobili e/o immobili e/o dei suoi patrimoni.
 
L’O.N.U. è avvertita che in considerazione della totale inerzia e dolosa trascuratezza dimostrata di fronte alle numerose e legittime istanze di questo MLNV, peraltro fondate sui diritti sanciti dalla stessa Carta delle Nazioni Unite, dà prova di essere complice dello stato straniero occupante, razzista e colonialista italiano, disattendendo e violando il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto e all'integrità della Repubblica Veneta.
 
Viva San Marco.
Venetia, lunedì 12 agosto 2013
 
Il Vice Presidente del MLNV e del GVP
dott. Paolo Gallina
 
VISTO
Il Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio
Sergio Bortotto
 
 

ORDINAMENTO GIURIDICO VENETO PROVVISORIO:

ART.18: LA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA PRIMARIA ACCESSORIA (ESSERI BIOLOGICI VIVENTI IN NATURA)
L’OGVP riconosce ad ogni organismo vivente in natura, così come comunemente riconosciuto per tale, una soggettività giuridica primaria accessoria.
Rispettando il principio per cui l’OGVP tutela l’ecosistema nazionale e mondiale con la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, ad ogni essere biologicamente vivente in natura è riconosciuta una soggettività giuridica primaria accessoria e destinataria pertanto del diritto all’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.
Il diritto ad un’esistenza naturale preclude la facoltà di interromperne volontariamente la stessa o di determinarne un suo innaturale svolgimento.
La soggettività giuridica primaria dell’essere umano è prevalente solo nei casi espressamente indicati dalla legge e per il determinarsi di uno stato di reale necessità.
 
Art. 11 DELLA CARTA COSTITUZIONALE (proposta dal MLNV all'Assemblea Costituente)
La Repubblica Federale Veneta promuove e tutela l’ecosistema nazionale e mondiale attraverso la salvaguardia naturale dell’ambiente in tutti i suoi aspetti, luce, aria, acqua e terra, riconoscendo ad ogni essere biologicamente vivente in natura il diritto ad un’esistenza secondo il processo naturale della propria specie.

 

 

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