2013.05.04 – DIFFIDA AD ITALIA – ATTI DISPOSIZIONE TERRITORIO REPUBBLICA VENETA

Print Friendly, PDF & Email
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AL SINDACO DEL COMUNE DI VENEZIA
AL PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA PRIVATA  HERA INTERNATIONAL REAL ESTATE
AL DIRETTORE SOCIETÀ ITALIANA PRIVATA  HERA INTERNATIONAL REAL ESTATE
e p.c.
O.N.U. – DIRECTOR GENERAL
ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
a mezzo Protocol and Liaison Service Palazzo delle Nazioni Unite New York (U.S.A.)
AMBASCIATA REPUBBLICA POPOLARE CINESE in italia
 

Oggetto:   atti di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, dei suoi beni mobili e/o immobili e/o dei suoi patrimoni storici, artistici, culturali e letterari.
                 DIFFIDA.
 
E’ notizia di questi giorni di come lo stato italiano, anche per il tramite dell’ente comune di Venezia e sue società private partecipate, abbia espresso la volontà di disporre l’alienazione a privati – ed in specie a privati cittadini della Repubblica Popolare Cinese – di porzioni del Territorio di questa Repubblica Veneta, come pure la cessione di diversi beni immobili di rilevante pregio storico e artistico della città di Venezia.
 
Sul punto preme rammentare, ancora una volta, come in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimanga ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sul Territorio della Nazione Veneta gli oltre cento anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
 
Posto, infatti:
che tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset;

 
che finanche lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illiceità e l’illegalità della sua permanenza sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, con il quale è stato abrogato a tutti gli effetti il regio decreto 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”;
 
Visto il decreto nr.04/20140409 di questo Governo Veneto Provvisorio istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 e che recita: “Con effetto retroattivo, e a decorrere dalla data  di emissione del regio decreto n. 3300 del 04/11/1866 dello stato straniero occupante, oggi italiano, tutti gli atti e/o provvedimenti di pignoramento, di confisca, di sequestro di beni immobili e/o mobili registrati, e in ogni caso tutti gli atti e/o provvedimenti esecutivi e/o ablativi comunque denominati, posti in essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera e/o ente concessionario incaricato, sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.
Pertanto, ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento in parola, in ogni sua fase e/o grado del procedimento comunque iniziato, di qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario straniero italiano è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
Per l’effetto, ogni e qualsiasi bene immobile e/o mobile registrato rimane a tutti gli effetti di proprietà dei soggetti esecutati, e deve essere reintegrato senza indugio nel pieno possesso e disponibilità degli aventi diritto o loro eredi, previa integrale indennizzo e risarcimento a cura e spese dei responsabili.
L’indennizzo e il risarcimento, per quei beni immobili o mobili registrati non più restituibili, in quanto non più esistenti o non più esigibili, sono determinati entrambi nell’importo minimo non inferiore al doppio del loro effettivo valore e/o stima alla data dell’adozione del provvedimento esecutivo/ablativo, rivalutati all’indice dei prezzi dei beni di pari categoria.
Ciò posto, chiunque a qualsiasi titolo acquista e/o riceve qualsiasi bene immobile o mobile registrato oggetto di tali provvedimenti esecutivi/ablativi, ovvero in violazione del presente decreto, è obbligato a risponderne alla Giustizia Veneta, previo consenso comunque manifestato degli aventi diritto interessati. …”
 
Ciò posto, si diffidano codesto stato straniero occupante italiano, codesto ente comune di Venezia e codesta società privata in indirizzo, dal porre in essere qualsiasi atto di alienazione e/o comunque di disposizione del Territorio della Repubblica Veneta, da intendersi nei suoi confini storici alla data del 1866, e/o dei suoi beni mobili e/o immobili e/o dei suoi patrimoni storici, artistici, culturali e letterari.
 
Si avvisa sin d’ora che ogni atto di tal fatta sarà non solo nullo di diritto, ma obbligherà altresì al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Nazione Veneta.
 
L’O.N.U. voglia farsi garante al fine di scongiurare simili abusi da parte dello stato straniero occupante italiano, suoi enti e società private; pretenda dallo stesso il rispetto del diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione e del diritto all’integrità territoriale della Nazione Veneta, intervenga in modo risolutivo affinché questo ponga fine alla illecita e illegittima occupazione del Territorio della Repubblica di Venezia.
 
WSM
Venetia, sabato 4 maggio 2013
Il Presidente del MLNV
Sergio Bortotto
 
vedi atto: